L’ennesimo rompicapo a l’italienne, ovvero: oggi, come si sceglie un CTU?

Correva l’inizio degli anni Dieci del presente secolo e tutti si lamentavano che i consulenti tecnici d’ufficio (CTU) venivano scelti, a volte, un po’ a caso dai giudici, magari per stima, magari per conoscenza personale. Il Codice deontologico già imponeva, nei casi complessi come quelli di responsabilità professionale medica, la formazione di un collegio tra un medico legale e uno specialista, ma in poche sedi di Tribunale si seguiva questo desiderata. Poi, nel 2017, venne l’articolo 15 della “Legge Gelli”. Gelli e Bianco sono due medici e sono stati sensibili alle giuste richieste della Categoria. Dopo la promulgazione della Legge, la Federazione fece un buon accordo con il CSM per creare un Albo di superesperti che potessero ben giudicare i colleghi essendo loro stessi molto ben ferrati nella materia che andavano a soppesare. Sembrava che tutto andasse bene, poiché la Legge (la 24/2017 appunto), stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di responsabilità sanitaria, il giudice deve affidarsi a un collegio peritale composto da un medico legale e, come detto, da uno o più specialisti che abbiano “specifica e pratica conoscenza” della materia oggetto del contenzioso.

Tutto bene, quindi? Macché! La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), sovverte tutto e, con il Decreto attuativo n. 109/2023, istituisce un Albo Nazionale Telematico dei CTU che introduce categorie generiche e classificazioni per macro aree, ignorando l’elenco speciale previsto dalla Gelli-Bianco. Questo Ordine – è bene ricordarlo – insieme a pochi altri, aveva svolto, in stretta collaborazione con il Tribunale di Milano, una lunga e minuziosa revisione dell’Albo, mappando con precisione le competenze peculiari di ogni professionista, introducendo anche la medicina generale, pur non essendo una specializzazione, così come vuole la Legge. Un lavoro che avrebbe consentito ai magistrati di nominare il miglior collegio peritale possibile secondo il caso specifico. Ebbene, il Decreto 109/2023 ha avuto l’effetto di un maglio in una cristalleria: nel nuovo Albo nazionale non solo è scomparso l’elenco speciale, ma sono state introdotte equipollenze a volte del tutto prive di logica.

Le conseguenze di questo pasticcio normativo sono gravi. Numerosi colleghi ci hanno segnalato che nel collegio peritale chiamato a giudicare il loro operato possono essere nominati medici privi di specifica competenza nella disciplina in questione.

L’Ordine di Milano ha cercato di intervenire: nel gennaio 2024, con lettera indirizzata al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia e alla FNOMCeO, si è denunciata questa situazione. Tuttavia, quella lettera non ha mai avuto riscontro.

A questo punto, una considerazione è d’uopo. Gli Ordini professionali dovrebbero essere considerati“corpi intermedi” sussidiari dello Stato. In realtà, siamo trattati come corpi inerti, da coinvolgere il meno possibile e da informare a cose fatte.

Noi, come sempre, non abbiamo intenzione di far finta di niente. Torniamo a chiedere che il Ministero della Giustizia intervenga per rendere il nuovo Albo nazionale compatibile con le prescrizioni della Legge Gelli-Bianco e che, in futuro, quando si legifera su materie che riguardano la nostra professione, ci si degni almeno di chiederci un parere.

La posta in gioco non è corporativa: è la qualità della Giustizia nei confronti dei professionisti sanitari e, in ultima analisi, dei pazienti. Perché una perizia redatta da chi non ha competenza specifica può danneggiare non solo i singoli medici ma può mettere in cattiva luce il sistema della Giustizia nel suo complesso e, con esso, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Roberto Carlo Rossi
Giuseppe Antonio Deleo