Ufficio Rapporti con ENPAM

Orari Ufficio Rapporti con Enpam dell’OMCeOMi

Il ricevimento telefonico si svolge il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00, il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00.
Il ricevimento in sede (su appuntamento) si svolge il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.00, il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00.
Una segreteria telefonica è sempre attiva per lasciare eventuali messaggi, il referente d’ufficio provvederà a rispondere appena possibile.
Per prenotare il proprio appuntamento: 02.86471404

Si ricorda che l’Ufficio Rapporti con Enpam presso l’OMCeOMI è uno sportello dell’Ordine di supporto agli iscritti, rivolto principalmente:

– alla presentazione, previo appuntamento, delle domande di pensioni dirette, indirette, di reversibilità, di invalidità e delle domande di prestazioni una tantum;
– alla prenotazione del servizio di videoconsulenza con i Funzionari dell’Enpam presso la sede dell’Ordine.

Pertanto gli iscritti che volessero informazioni differenti da quelle specificate sopra possono rivolgersi direttamente alla FONDAZIONE ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) con sede a ROMA in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – cap 00185. Contatti: Tel.  06.48294829, e-mail info.iscritti@enpam.it, Pec: protocollo@pec.enpam.it

La Fondazione ENPAM

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici (ENPAM) è fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato;

Nasce il 14 luglio 1937 come Cassa Nazionale di Assistenza Medici per poi divenire Ente di diritto pubblico nel 1950 con l’attuale denominazione  ed infine Fondazione di diritto privato dal 24 Novembre 1995 in ottemperanza al decreto 509/1994.

L’Obbligatorietà della contribuzione all’ENPAM è prevista da due articoli di legge e da due sentenze dalla Corte Costituzionale e precisamente:

–  Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 Settembre 1946, n.233

“Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all’iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito e da istituirsi per ciascuna categoria. L’ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d’accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali”.

–  Art. 1, comma 3 del D.Lg. 30 Giugno 1994, n.509

“Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”

– Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707

“Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell’assicurato. Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell’attività professionale, connesso all’iscrizione nel relativo albo. E’, pertanto, costituzionalmente legittimo l’art. 21 D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l’obbligo per tutti i medici iscritti all’albo, senza esenzione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi E.N.P.A.M.”.

– Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 1995, n. 88

“La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali delle categorie professionali giustifica l’onere di contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all’ordine professionale, ancorché dipendenti di un ente in ragione del solo potenziale esercizio dell’attività professionale connesso con l’iscrizione all’albo”.

In sintesi tali pronunce prescrivono l’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento dei contributi agli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza per tutti gli iscritti agli Albi professionali, in linea con il principio solidaristico che ispira il sistema previdenziale, indipendentemente dall’effettivo esercizio della attività professionale stessa.

Per l’ENPAM, come per ogni altro ente previdenziale privatizzato, il sistema sanzionatorio dell’inadempimento contributivo trova fondamento e disciplina in norme legislative (art. 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79  convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140).

Ogni sistema previdenziale obbligatorio ha per oggetto e fine l’approntamento di un sistema di tutela dei lavoratori per i casi di bisogno, in modo da assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita, eliminando o compensando integralmente lo stato di bisogno come previsto dall’art. 38 della Costituzione.

Di conseguenza, il principio di adeguatezza del trattamento di pensione può dirsi concretizzato quando esso garantisca al lavoratore quiescente la possibilità di mantenere un tenore di vita che assicuri in ogni caso a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La Fondazione ENPAM attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti (Medici e Odontoiatri), dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:

1. il Fondo di Previdenza Generale,

2. il Fondo dei Medici di Medicina Generale,

3. il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali,

4. il Fondo degli Specialisti Esterni;

Per leggere il Vademecum della Previdenza Enpam clicca qui

COMUNICAZIONI

L’Ordine di Milano ha attivato il servizio di videoconsulenza Enpam, consentendo ai propri iscritti di rivolgersi direttamente ai Funzionari Enpam per porre quesiti relativi alla propria posizione previdenziale/assistenziale.
Per fruire del servizio, occorrerà prenotare la videoconsulenza della durata di 30 minuti circa in una delle date messe a disposizione dell’Ordine di Milano, contattando il numero 0286471404 (lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 e  martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00).

Per il calendario delle videoconsulenze clicca qui

Per ottenere la C.U clicca QUI