Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.
Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. L’accreditamento consiste nell’assegnazione all’evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all’evento.
L’iscrizione all’Ordine professionale comporta l’obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M.
È compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi E.C.M. e rilasciare agli stessi un attestato apposito. I crediti sono assegnati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale. Possono organizzare i corsi che rilasciano ECM solo gli enti accreditati definiti “Provider”, cioè agenzie formative riconosciute e certificate come idonee da un punto di vista scientifico e organizzativo. I provider sono certificati da AgeNaS (provider nazionali) o dalle Regioni e Province Autonome (provider regionali); il loro elenco è contenuto nell’Albo Nazionale dei Provider (gestito dalla CNFC).
L’OMCeO di Milano, Provider Provvisorio dal 2011, è diventato Provider Standard nel 2017 (provider n° 1834) e nel 2021 ha concluso il percorso di accreditamento per diventare anche provider nazionale per la Fad.
L’Ordine promuove l’attività formativa attraverso la consulenza dell’Area Strategica Aggiornamento professionale, Formazione e Cultura
Riferimenti normativi
Il programma nazionale di E.C.M. è iniziato nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999.
L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 ha stabilito l’organizzazione e le regole per la Governance del sistema E.C.M. del triennio 2008-2010.
Dal 1 gennaio 2008 la gestione del programma di E.C.M., fino ad allora competenza del Ministero della Salute, è trasferita ad AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) all’interno della quale è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Il successivo Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 le ha parzialmente modificate per il triennio 2011-2013.
Con la Determina della CNFC del 17/07/2013 sono state date alcune precisazioni in merito alla normativa.
Con l’Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.
Flessibilità per l’acquisizione dei crediti ECM
Nella riunione della CNFC del 7 luglio 2016 è stata approvata una Delibera sulle modalità per il soddisfacimento dell’obbligo formativo. In particolare, a tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i liberi professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui, ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario
La Commissione Nazionale E.C.M. ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2020-2022.
Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Delibera della CNFC del 4 novembre 2016
Inoltre la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo – 2 febbraio 2017 – sull’ECM – sull’ECM “La formazione continua nel settore salute”, frutto del lavoro portato avanti nell’ultimo anno dalla CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) con il supporto di AGENAS
Si ricorda che la prima iscrizione all’Albo nel corso dell’anno obbliga il professionista della Sanità ad acquisire i crediti E.C.M. a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera finalizzata a facilitare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo. Secondo tale delibera viene data la possibilità a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (entro il termine del 31 dicembre 2019). Tali crediti dovranno essere spostati autonomamente dal professionista sanitario tramite procedura informatica sul portale Co.ge.a.p.s. e non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Tale spostamento sarà irreversibile.
Leggi la Delibera della CNFC del 27/9/2018
Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.
La recente delibera della Commissione nazionale per la formazione continua prevede importanti novità.
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è ora consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
Per offrire un supporto agli iscritti l’OMCeOMI ha realizzato alcune FAQ relative alla formazione ECM.