Ricongiunzione

L’istituto della ricongiunzione dei contributi permette, a coloro che hanno posizioni  assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, con l’obiettivo una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda dell’interessato o degli aventi diritto e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi:
la legge 07 febbraio 1979 n.29  e
la legge 5 marzo 1990 n.45.

All’Istituto della ricongiunzione sono state apportate delle modifiche con la legge n°122 del 30 luglio 2010.

La domanda  deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si intende effettuare la ricongiunzione dei diversi periodi contributivi.

L’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta.

Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:

  • prima  che siano  trascorsi dieci anni dal primo esercizio di  ricongiunzione, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro.
  • al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione