NOVITÀ PER IL RILASCIO D’ARMI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.209 8/9/2018 il provvedimento relativo al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Una novità riguarda una differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi da quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi.
I detentori di armi devono presentare un certificato medico da rinnovare ogni 5 anni dal quale risulti che il soggetto non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Tale certificato medico potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo visto che nel decreto non vengono specificati particolari requisiti sullo stato di servizio.
Per il rilascio del porto d’armi invece il certificato di idoneità psicofisica potrà essere rilasciato esclusivamente da:
– uffici medico-legali;
– distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
– dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da medici militari purché siano in servizio permanente e in attività di servizio.