In queste pagine si è già parlato più volte del ruolo del Responsabile Sanitario di una attività odontoiatrica, con particolare riferimento al concetto di “vigilanza” ed al conseguente profilo di responsabilità. Nonostante ciò, i tanti procedimenti disciplinari per abusivismo o per pubblicità scorrette (tanto per citare le situazioni più frequenti) dimostrano che diversi colleghi non hanno ben compreso la portata dell’incarico e le norme che lo regolano.
Vigilare affinché all’interno della struttura di cui si è responsabili non si commettano fatti illeciti, significa mettere in atto ogni procedura possibile per impedire e prevenire che questi fatti avvengano. Si tratta quindi un processo attivo, non passivo, a 360 gradi e 24 ore su 24.
Comprensibilissima la difficoltà di adempiere pienamente al compito, ma qualora si ravvisasse l’impossibilità di garantire una effettiva vigilanza vi sarebbe incompatibilità con l’assunzione dell’incarico, salvo accettarne i rischi anche dal punto di vista disciplinare in caso di fatto illecito.
Ordini di servizio chiari e certificati (ad es. a mezzo di raccomandata A/R) potrebbero essere una delle premesse indispensabili nel momento in cui si assume la Responsabilità Sanitaria di una attività odontoiatrica, anche nella frequente ipotesi in cui la titolarità appartenga a Società.
Nel dubbio si è potrebbero stilare contratti che prevedano le dimissioni contestuali all’eventuale fatto illecito e conseguente denuncia all’autorità giudiziaria per violazione contrattuale, con adeguate conseguenze anche dal punto di vista economico.
Ove possibile l’accesso a personale non abilitato deve, in assenza del controllo diretto, essere fisicamente interdetto, ed ove non fosse possibile debbono essere previsti controlli a sorpresa, con immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di rilievo di fatto illecito.
Anche il controllo sulla correttezza dell’informazione pubblicitaria rientra tra i compiti del Responsabile Sanitario, altro punto che è bene chiarire quando si è in procinto di prendere l’incarico: nel caso di dubbi sulla leicità del messaggio ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblicità dell’Ordine per un parere.
Per quanto la legge preveda esclusivamente un controllo ex post (che in pratica significa che in caso di non conformità alle linee guida può esitare solo in un procedimento disciplinare nei confronti del Responsabile Sanitario) l’Ordine di Milano è disponibile per una valutazione preventiva, nell’esclusivo interesse del professionista e dei destinatari del messaggio informativo.
Questi sono sicuramente gli ambiti nei quali più frequentemente ci troviamo ad intervenire, su segnalazione dell’autorità giudiziaria, come Commissione Albo Odontoiatri dell’ Ordine di Milano, ma non dobbiamo dimenticare tutta una serie di obblighi che fanno capo al Responsabile Sanitario, obblighi che seppur meno frequentemente abbiano valenza Deontologica, sicuramente possono avere gravi conseguenze penali ed economiche.
Ci riferiamo alla responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature, disinfezione, smaltimento rifiuti sanitari, di obblighi derivanti dalla detenzione e dall’uso di apparecchiature radiogene, controllo della sterilizzazione, della tenuta della documentazione sanitaria, del rispetto della riservatezza dei dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici, della verifica della regolarità dei titoli di personale e collaboratori, della eventuale responsabilità personale in caso di richieste di risarcimento per danni causati nell’attività dello studio, della vigilanza sulla corretta conservazione e smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza.