ISTRUTTORIE E ANTITRUST

Nel 2011 la Fnomceo (e l’ANDI) avevano presentato alla Autorità garante della Concorrenza e del mercato una denuncia  contro  il  Gruppo  Groupon  chiedendo  l’apertura  di una  “formale  indagine  volta  a  verificare  la  scorrettezza della  pratica  commerciale  denunciata  e  adottando  ogni misura idonea ad impedire il procrastinarsi del danno che deriva ai consumatori”.

Sotto accusa la vendita on line di prestazioni odontoiatriche  con  una  scontistica  che  abbatte  il  costo  medio  di  diverse  decine  di  punti  percentuali,  invogliando  l’utente consumatore  alla  autodiagnosi,  all’acquisto  senza  alcuna definizione delle caratteristiche del “prodotto” se non generica e fondamentalmente basato sul prezzo ultra ribassato.

La  posizione  dell’Antitrust  riguardo  alla  pubblicità  è  chiara:  in  una  intervista  del  Settembre  2011  sul  Giornale dell’ Odontoiatria, l’allora Garante Antonio Catricalà, sposando lo “spirito” del Trattato Europeo, equipara l’attività professionale all’attività imprenditoriale a cui consegue la libertà di tariffe e pubblicità, oltre al fatto che sarebbe “la qualità della prestazione medica a garantire il cittadino”.

La prima conseguenza di questo ragionamento è che, considerando la salute come un qualsiasi prodotto commerciale, la qualità si rivela solo dopo l’acquisto. Tutto ciò in assenza di condivisi criteri minimi ed in presenza  di  norme  che  impongono  trasparenza,  correttezza  ed  esaustività,  ma che per l’ampia interpretabilità sono difficilmente applicabili.

Comunque,  forse  perché,  come  sostenuto  nella  stessa intervista, la  pubblicità  non  dovrebbe  essere  di  competenza  ordinistica  ma  del  solo  Antitrust,  dal  2011  ad  oggi  nessuna  risposta  è  pervenuta  in  merito  alla  denuncia fatta dalla Fnomceo.

Invece,  è  di  questi  giorni  l’apertura  di  una  istruttoria  contro  la  Fnomceo per “Intesa restrittiva della concorrenza” . In poche parole se il medico o il dentista è un imprenditore la Fnomceo si può qualificare come una associazione  di imprese,  ed il  Codice  Deontologico  come insieme  di  deliberazioni da considerare come “un’unica intesa”.

Secondo il Garante l’art. 56 del Codice Deontologico e le Linee guida sulla pubblicità dell’informazione sanitaria “in quanto idonee ad ostacolare ingiustificatamente  l’attività  pubblicitaria  dei  medici  e  degli  odontoiatri  costituiscono  restrizioni  della  concorrenza  particolarmente  rilevanti,  atteso che esse provengono dal massimo organo esponenziale della categoria”.

Certe volte, non solo come fornitori ma anche come fruitori di un servizio,   viene  da  invidiare  chi  acquista  un  prodotto  commerciale  come  una scatoletta  di  tonno,  il  cui  contenuto  è  obbligatoriamente  dettagliato,  rispetto a chi necessita di cure esercitando il suo diritto alla salute.

Non  mancano  situazioni  al  limite,  o  ben  oltre  ogni  limite,  come  l’offerta tramite un concorrente di Groupon, Grupalia, di interventi di mastoplastica  additiva  a  99  Euro!  Al  punto  che  il  Codacons  ha  a  sua  volta  inoltrato denuncia  all’Authority  l’evidente  impossibilità  di  coprire  i  costi  minimi  di simili interventi garantendo la necessaria qualità e sicurezza.

Siccome in questo caso l’Antitrust ha aperto l’istruttoria viene da domandarsi se concettualmente esiste una differenza con lo sbiancamento a 40 Euro  oppure  la  “pulizia  dei  denti”  a  10 Euro,  chiaramente  sottocosto,  inducendo, tra l’altro, l’utente a credere, in mancanza di ogni qualificazione delle sue caratteristiche, che gli onorari “normali” siano frutto di speculazioni di casta. Che dire, a certi livelli persino il Servizio Sanitario Nazionale non è concorrenziale…

In una comunicazione inviata ai Presidenti di Ordine e CAO, il Presidente Fnomceo Amedeo Bianco sottolinea come l’ufficio legale della Federazione ritenga che l’Antitrust abbia tratto erronee conseguenze dagli stessi articoli  citati  (art.  4  DRP  137/12),  non  prendendo  in  alcuna  considerazione, tra l’altro, “la più recente giurisprudenza che ritiene assolutamente applicabili i principi del decoro e della dignità della professionale alla pubblicità professionale”.

Ercole Romagnoli