Nel 2011 la Fnomceo (e l’ANDI) avevano presentato alla Autorità garante della Concorrenza e del mercato una denuncia contro il Gruppo Groupon chiedendo l’apertura di una “formale indagine volta a verificare la scorrettezza della pratica commerciale denunciata e adottando ogni misura idonea ad impedire il procrastinarsi del danno che deriva ai consumatori”.
Sotto accusa la vendita on line di prestazioni odontoiatriche con una scontistica che abbatte il costo medio di diverse decine di punti percentuali, invogliando l’utente consumatore alla autodiagnosi, all’acquisto senza alcuna definizione delle caratteristiche del “prodotto” se non generica e fondamentalmente basato sul prezzo ultra ribassato.
La posizione dell’Antitrust riguardo alla pubblicità è chiara: in una intervista del Settembre 2011 sul Giornale dell’ Odontoiatria, l’allora Garante Antonio Catricalà, sposando lo “spirito” del Trattato Europeo, equipara l’attività professionale all’attività imprenditoriale a cui consegue la libertà di tariffe e pubblicità, oltre al fatto che sarebbe “la qualità della prestazione medica a garantire il cittadino”.
La prima conseguenza di questo ragionamento è che, considerando la salute come un qualsiasi prodotto commerciale, la qualità si rivela solo dopo l’acquisto. Tutto ciò in assenza di condivisi criteri minimi ed in presenza di norme che impongono trasparenza, correttezza ed esaustività, ma che per l’ampia interpretabilità sono difficilmente applicabili.
Comunque, forse perché, come sostenuto nella stessa intervista, la pubblicità non dovrebbe essere di competenza ordinistica ma del solo Antitrust, dal 2011 ad oggi nessuna risposta è pervenuta in merito alla denuncia fatta dalla Fnomceo.
Invece, è di questi giorni l’apertura di una istruttoria contro la Fnomceo per “Intesa restrittiva della concorrenza” . In poche parole se il medico o il dentista è un imprenditore la Fnomceo si può qualificare come una associazione di imprese, ed il Codice Deontologico come insieme di deliberazioni da considerare come “un’unica intesa”.
Secondo il Garante l’art. 56 del Codice Deontologico e le Linee guida sulla pubblicità dell’informazione sanitaria “in quanto idonee ad ostacolare ingiustificatamente l’attività pubblicitaria dei medici e degli odontoiatri costituiscono restrizioni della concorrenza particolarmente rilevanti, atteso che esse provengono dal massimo organo esponenziale della categoria”.
Certe volte, non solo come fornitori ma anche come fruitori di un servizio, viene da invidiare chi acquista un prodotto commerciale come una scatoletta di tonno, il cui contenuto è obbligatoriamente dettagliato, rispetto a chi necessita di cure esercitando il suo diritto alla salute.
Non mancano situazioni al limite, o ben oltre ogni limite, come l’offerta tramite un concorrente di Groupon, Grupalia, di interventi di mastoplastica additiva a 99 Euro! Al punto che il Codacons ha a sua volta inoltrato denuncia all’Authority l’evidente impossibilità di coprire i costi minimi di simili interventi garantendo la necessaria qualità e sicurezza.
Siccome in questo caso l’Antitrust ha aperto l’istruttoria viene da domandarsi se concettualmente esiste una differenza con lo sbiancamento a 40 Euro oppure la “pulizia dei denti” a 10 Euro, chiaramente sottocosto, inducendo, tra l’altro, l’utente a credere, in mancanza di ogni qualificazione delle sue caratteristiche, che gli onorari “normali” siano frutto di speculazioni di casta. Che dire, a certi livelli persino il Servizio Sanitario Nazionale non è concorrenziale…
In una comunicazione inviata ai Presidenti di Ordine e CAO, il Presidente Fnomceo Amedeo Bianco sottolinea come l’ufficio legale della Federazione ritenga che l’Antitrust abbia tratto erronee conseguenze dagli stessi articoli citati (art. 4 DRP 137/12), non prendendo in alcuna considerazione, tra l’altro, “la più recente giurisprudenza che ritiene assolutamente applicabili i principi del decoro e della dignità della professionale alla pubblicità professionale”.
Ercole Romagnoli