Con la circolare n. 5/E del 11 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti sull’Irpef e sulle addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU
Qui di seguito si riepilogano i punti principali:
1) L’IMU sostituisce l’Irpef e addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni non locati
ü Come beni non locati ci si riferisce sia a fabbricati che a terreni
ü Gli immobili concessi in comodato gratuito sono assimilati a quelli non locati
ü Sono ricompresi gli immobili destinati all’uso promiscuo da parte del professionista
N.B: l’alternatività IMU/IRPEF avrà due ulteriori conseguenze:
ü Potrà determinare una diversa attribuzione delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente, con riferimento all’entità ( detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente ecc, che aumentano al diminuire del reddito complessivo)
ü Potrà determinare il riconoscimento di familiare a carico (limite attuale di reddito per essere considerati a carico: 2.840,51 euro)
2) I redditi dei fabbricati di cui al punto precedente non devono essere considerati ai fini della verifica di cui all’art.11 , comma 2-bis, TUIR
(2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non e’ dovuta)
3) Continuano ad essere assoggettati alle imposte i seguenti redditi:
ü Il reddito agrario
ü I redditi fondiari diversi da quelli su cui si applica la cedolare secca (immobili non abitativi,immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa)
ü I redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario
ü I redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli
ü Le indennità di occupazione
ü I redditi degli immobili esenti da IMU
ü
4) Il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se possiede anche altri redditi occorrerà verificare le relative istruzioni.
5) Con riferimento ai beni locati per una parte del periodo di imposta, l’IMU sostituisce l’IRPEF in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l’immobile non è locato. Nel caso di locazione parziale della abitazione principale per l’intero periodo di imposta, qualora la rendita fosse pari o superiore al canone, si applica la sola IMU e non la deduzione Irpef per l’abitazione principale
6) Per gli immobili inagibili, se sussistono i requisiti, è dovuta soltanto l’IMU
7) L’IMU è indeducibile da Irpef, Ires e Irap
Decorrenza: anno di imposta 2012
L’elencazione non è esaustiva
Riferimenti: circolare ADE 5/E 11/3/2013
art.8 DLgs n. 23/2011