INAIL – Ripresa del lavoro dopo infortunio

Con la Circolare n.17 del 29 aprile 2026 “Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni” INAIL fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.

In particolare, viene precisato che sin dal primo certificato, devono essere indicati la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente. Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Pertanto, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Le istruzioni contenute nella circolare operano anche in caso di malattia professionale.

Circolare INAIL