Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,
a titolo di premessa, si ricorda che il comma 679, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019, stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese sostenute dal contribuente e di cui all’articolo 15 del DPR n. 917 del 1986, tra cui anche le spese sanitarie, spetta solo se esse sono state sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciati”, a meno che non si tratti di spese sostenute per l’acquisto
– di medicinali e di dispositivi medici, nonché
– di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Al fine di monitorare gli oneri detraibili a favore dei contribuenti che ne hanno diritto:
- a partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie alla persona (prestazioni esenti da Iva ex art. 10, punto 18 DPR 633/72) sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti privati.
Le fatture afferenti a tali prestazioni devono essere emesse in formato NON elettronico ed inviate al Sistema TS.
- le fatture diverse da quelle di cui al punto precedente devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo SDI – Sistema di Interscambio (in luogo che al Sistema TS).
L’art. 12 del Decreto Legislativo 1/2024 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.9 del 12 gennaio 2024) ha previsto che “i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Pertanto (salvo eventuali diversi termini da stabilirsi con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze):
– per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2024, l’invio va effettuato entro il 31 gennaio 2025;
– per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2025, l’invio dei dati va effettuato entro il 30 settembre 2025;
– per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2025, l’invio va effettuato entro il 2 febbraio 2026.
Salvo nuove variazioni normative, la stessa periodicità dovrà essere mantenuta per i periodi successivi.
Soggetti obbligati
Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:
- Le strutture della sanità militare;
- La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- Gli iscritti all’albo dei biologi;
- Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, ovvero:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
In merito alla modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie alla persona di cui sopra, l’art. 3, comma 6 del D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, ha prorogato al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica, prevedendo quindi, di fatto, l’obbligo di fatturazione con modalità NON elettronica.
Paolo Alberto Bernorio
Dottore commercialista
Revisore legale