Esposizione alle radiazioni ionizzanti ed i relativi pericoli

Cari Colleghi, Il d.lgs. 101 del 2020 e ss.mm.ii. è il testo che regolamenta la radioprotezione e contiene i riferimenti normativi di sicurezza relativi alla protezione derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti ed i relativi pericoli.
Un recente provvedimento sanzionatorio è stato indirizzato a colleghi consulenti Odontoiatri dopo un’ispezione presso una struttura ambulatoriale nel territorio lombardo, in merito alla presunta violazione degli artt. 128 e 114 del d.lgs. 101 non avendo ottemperato alla nomina di un proprio Esperto di Radioprotezione (ERP) e conseguentemente non avendo conseguito la relazione di cui all’art. 109 che ha lo scopo di definire i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In riferimento all’interpretazione degli articoli sopra riportati, la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Lombardia per la componente Odontoiatrica ha interpellato la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (allegato 1) la quale ha ribadito i contenuti di un precedente parere in materia, confermando la propria contrarietà all’interpretazione normativa all’origine delle sanzioni (allegati 2 e 3).

Consideriamo l’interpretazione della normativa che ha generato queste sanzioni del tutto ingiustificata.
La legge 101/2020 art 114 prevede che i lavoratori autonomi sono tenuti:

• ad acquisire dall’esperto di radioprotezione la relazione contenente la descrizione riguardante la natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione;
• a definire, d’intesa con l’esercente, i vincoli di dose in base alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
• a curare il rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione.

La legge in nessuna parte riporta che il lavoratore autonomo collaboratore di studio deve nominare un proprio responsabile di radioprotezione, figura che invece deve essere nominata dal titolare dello studio e che deve prevedere nella sua relazione anche la valutazione dei rischi legati all’attività dei lavoratori autonomi che collaborano con la struttura.

Ciò premesso, l’interpretazione della legge che ha dato origine alla sanzione, peraltro unico caso in Italia da quando la norma è entrata in vigore, è a nostro avviso un ulteriore balzello burocratico ed economico che ricade su professionisti, già oberati da impegni amministrativi di ogni genere, nonché un onere del tutto ingiustificato anche alla luce del rischio radiologico trascurabile in capo agli Odontoiatri.
Auspichiamo, pertanto, che arrivino al più presto pronunciamenti ministeriali in materia che siano in linea con il nostro pensiero e con quanto già espresso dalla FNOMCEO.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Un caro saluto

Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCEOMI

Andrea Senna
Presidente CAO OMCEOMI