PUBBLICITA’ SANITARIA

Come voi sapete, la nostra squadra è profondamente convinta che il diritto alla Salute (e di conseguenza quindi quello di scegliere liberamente e ragionatamente il professionista a cui affidarla) non debba e non possa soggiacere alla difesa del libero mercato, che sta permettendo invece campagne pubblicitarie promozionali quantomeno fuorvianti. Per questo motivo, e con l’appoggio dell’unanimità del Consiglio, abbiamo chiesto ad uno dei migliori studi legali specializzato in Diritto Amministrativo e Costituzionale un parere pro-veritate su questo delicato tema.
Tale parere, di fatto, conferma la nostra tesi secondo cui, per la legislazione italiana ed europea, in ambito sanitario, è permessa solamente la pubblicità di carattere informativo e non commerciale.
In forza di ciò siamo andati in adiuvandum alla Federazione nella causa che la vedeva contrapposta all’AgCom, che l’aveva sanzionata proprio in ambito pubblicitario: il Consiglio di Stato ha poi di fatto annullato la sentenza e la conseguente sanzione.
Stiamo proseguendo quindi la nostra azione di controllo sulla pubblicità sanitaria a tutela del diritto alla salute del cittadino, che deve prevalere su quello del libero mercato senza regolamentazione, con la speranza che, negli anni a venire, la legislazione entri maggiormente nel merito della delicata questione.
Per questo motivo suggeriamo la creazione di percorsi virtuosi di condivisione interna dei messaggi pubblicitari, prima della loro pubblicazione: questo eviterebbe il crearsi di quelle spiacevoli e purtroppo frequenti situazioni in cui l’attività promozionale viene fatta all’insaputa o senza l’approvazione del Direttore Sanitario, figura di fatto responsabile in termini deontologici, e che pertanto ne deve rispondere laddove il messaggio sia oggetto di segnalazioni, sempre più frequenti.
Ci sembra quindi la giusta sede per ricordare che presso l’Ordine di Milano, coerentemente con le nostre posizioni su tale argomento, è ancora in vigore il Codice Deontologico del 2006, che rifiuta le modifiche introdotte dal nuovo Codice del 2014 degli articoli 54 e 56 (che permetterebbero la pubblicità commerciale) poco trasparente, meno obiettiva e ancor più le recentissime modifiche del 2016, che permetterebbe addirittura la pubblicità comparativa (nemmeno vendessimo lavatrici…).