LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA

Per cercare di chiarire l’annoso problema della pubblicità in ambito sanitario, Omceomi ha richiesto un parere pro veritate che valutasse nel complesso le questioni giuridiche in ordine alla compatibilità della normativa nazionale con la Costituzione. Le considerazioni conclusive di questa analisi dettagliata sono state che la possibilità per i sanitari di effettuare pubblicità commerciale/promozionale (da distinguersi rispetto a quella informativa) pare porsi in conflitto con la tutela della salute discendente dall’art. 32 della Costituzione Italiana mentre viene ribadito che la pubblicità sanitaria di carattere informativo deve soggiacere a precisi criteri quali, per esempio, la trasparenza e la veridicità. La questione di costituzionalità non sembra poter essere direttamente proposta dall’Ordine dinnanzi alla Corte Costituzionale, ma deve essere sollevata in seno a un giudizio che abbia come oggetto l’applicabilità della norma della cui costituzionalità si dubita: sarà quindi il giudice a sospendere il giudizio e a rinviare la questione alla Corte competente perché si pronunci sulla costituzionalità della legge. Infine gli autori del documento hanno espresso parere favorevole in merito alla possibilità da parte dell’Ordine di proporre un intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello introdotto dalla FNOMCEO avverso la sentenza del TAR Roma n. 4943/2015, per l’annullamento della sanzione comminata alla Federazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Parere pro-veritate