Dopo il via libera del Garante per la privacy, pubblicato sulla G.U. dell’11/08/2015 il decreto che regolamenta l’invio dei dati sanitari dei cittadini al MEF/Agenzia dell’Entrate da parte dei medici, odontoiatri, strutture sanitarie e farmacie per la compilazione del modello 730. Le precise modalità tecniche di questa nuova incombenza si presentano ancora oscure. Comunque, l’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Le strutture sanitarie accreditate, i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le farmacie inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito. Successivamente l’Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia.
Trattandosi di dati sensibili, secondo le indicazione dell’Autorità Garante della Privacy, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’assistito può esercitare opposizione alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell’erogazione della stessa, tramite esplicita richiesta al soggetto erogatore, che annoterà la volontà espressa dal paziente sul documento fiscale. L’assistito ha comunque la facoltà di esercitare la propria opposizione anche successivamente all’erogazione della prestazione accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel mese di febbraio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta precedente. Limitatamente all’anno di imposta 2015, l’assistito potrà esercitare la propria opposizione richiedendo all’Agenzia delle Entrate, nel periodo 1 ottobre 2015 – 31 gennaio 2016, la cancellazione dal sistema Tessera Sanitaria delle spese relative ad una o più tipologie.
La registrazione delle spese sanitarie dei cittadini da parte dei soggetti erogatori andrà effettuata in un sito dedicato all’interno del portale del Sistema Tessera Sanitaria, dopo opportuna registrazione allo stesso, per la quale si attendono disposizioni operative.
Parere n.450 del Garante per la protezione dei dati personali
Parere n.451 del Garante per la protezione dei dati personali