PEC PER GLI ISCRITTI
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che ti consente di inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
Perchè devo dotarmi obbligatoriamente di una PEC?
Fu la L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, emanata ormai sedici anni fa, a prevede l’obbligo in capo a tutti i professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da comunicare agli Ordini di appartenenza.
Gli iscritti hanno l’obbligo (a prescindere dal gestore della casella PEC) di comunicare la propria PEC all’Ordine provinciale di appartenenza. Gli ordini provinciali a loro volta sono tenuti a comunicare (attraverso la Federazione degli Ordini dei Medici e Odontoiatri) l’elenco degli indirizzi PEC dei propri iscritti a INIPEC, che provvede alla pubblicazione sul proprio portale www.inipec.gov.it (Ministero dello Sviluppo Economico) rendendole pubbliche e accessibili a chiunque.
La PEC può essere comunicata accedendo con SPID o CIE all’area riservata del sito www.omceomi.it
In alternativa, è possibile inviare una e-mail a info@omceomi.it oppure a segreteria@pec.omceomi.it, allegando un documento d’identità in corso di validità.
Abbiamo sempre raccomandato la consultazione periodica della propria casella PEC: essa costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra professionisti, anche di diversa natura, e tra professionisti e pubbliche amministrazioni.
L’Ordine di appartenenza applica la sospensione amministrativa dell’iscrizione all’albo al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale.
La FNOMCeO ricorda che è obbligo di legge la comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini (Comunicazione FNOMCeO n.22.2021). L’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione. Infatti il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.