Come anticipato nella Newsletter n.13.2026, prosegue l’approfondimento delle principali novità introdotte dalla Commissione nazionale della formazione continua.
La delibera per “l’acquisizione dei crediti dei professionisti in quiescenza” stabilisce che professionisti sanitari collocati in quiescenza pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, possono partecipare alle attività formative ECM.
La delibera, infatti, chiarisce che i professionisti sanitari in pensione e che esercitano in modo saltuario con reddito annuo < 5.000 euro, non hanno più l’obbligo di formazione ECM, ma possono comunque partecipare ai corsi su base volontaria.
In questo modo i crediti eventualmente acquisiti non vanno persi: il sistema Co.Ge.A.P.S. li utilizza automaticamente per compensare eventuali debiti formativi accumulati in passato.
Delibera per l’acquisizione dei crediti dei professionisti in quiescenza
Inoltre, si informa che, con comunicazione pubblicata sul portale Age.na.s., è stato definito il termine per la regolarizzazione delle posizioni ECM relative ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.
Il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2026 per l’inserimento, all’interno del portale Cogeaps, di richieste di esonero, esenzione o di crediti derivanti da formazione individuale riferiti ai suddetti trienni.
Decorso il termine del 31/12/2026, per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 non saranno più disponibili nel portale Cogeaps, le funzioni informatiche per integrare la propria posizione con esoneri, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale.
Per i successivi trienni, sarà possibile procedere all’inserimento di fattispecie di esonero, esenzione o formazione individuale entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esonero/esenzione o realizzata la formazione individuale.
Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi allo sportello ECM dell’OMCeOMi, previo appuntamento, prenotabile dall’area riservata del sito www.omceomi.it tramite SPID o CIE.