Caro Collega,
il 5 marzo 2026, il Presidente CAO Nazionale Andrea Senna e il Presidente FNOMCeO Filippo Anelli hanno inviato una risposta ai chiarimenti richiesti da ANDI riguardo agli obblighi in materia di ricetta dematerializzata e Fascicolo Sanitario Elettronico per gli Odontoiatri che operano esclusivamente in regime libero-professionale, senza convenzione né accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Pur precisando che la competenza principale in materia spetta al Ministero della Salute, CAO e FNOMCeO hanno espresso ad ANDI il seguente orientamento.
Per quanto riguarda la dematerializzazione delle “ricette bianche” attraverso il portale TS, viene ricordato che è obbligatoria dal 1° gennaio 2025, in base alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 317-318. Tale obbligo riguarda quindi anche le prescrizioni farmacologiche emesse dall’Odontoiatra per i propri pazienti. Allo stesso tempo, CAO e FNOMCeO ribadiscono quanto già comunicato nei mesi scorsi: allo stato attuale, le farmacie continuano comunque ad accettare anche le ricette in formato cartaceo, come già confermato in precedenza da Federfarma.
Sul tema del Fascicolo Sanitario Elettronico, CAO e FNOMCeO osservano che, alla luce della normativa primaria nazionale vigente, non emerge una disposizione che imponga in modo generalizzato l’obbligo di alimentazione del FSE all’Odontoiatra che esercita esclusivamente in regime libero-professionale privatistico puro, senza accreditamento o convenzionamento con il SSN. La nota precisa che l’alimentazione del FSE è prevista in capo alle aziende sanitarie locali, alle strutture pubbliche del SSN, alle strutture private accreditate o autorizzate e agli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia e nei limiti delle responsabilità loro attribuite; deve pertanto ritenersi escluso l’obbligo in capo ai professionisti che esercitano esclusivamente in regime di libera professione.
Con riferimento alle sanzioni, CAO e FNOMCeO evidenziano che tali norme ad oggi non prevedono una specifica sanzione amministrativa nei confronti del libero professionista che operi in regime privatistico puro e che non alimenti il FSE, proprio in assenza di un obbligo giuridico esplicito.
La nota affronta infine anche il tema del Decreto Milleproroghe, su cui ANDI, così come alcune testate di settore, aveva sollevato dubbi in merito alla presunta introduzione di un obbligo definitivo della sola ricetta elettronica. Su questo punto, CAO e FNOMCeO chiariscono che la modifica normativa rende strutturale la possibilità di utilizzare strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché il promemoria stesso presso le farmacie, ad esempio tramite invio al paziente via WhatsApp. Non viene quindi introdotto ex novo l’obbligo di ricetta elettronica, che era già in vigore dal 1° gennaio 2025 anche se le farmacie continuano ad accettare anche le prescrizioni cartacee.
Il Presidente CAO
Dott. Andrea Senna