Obbligo assicurativo per medici chirurghi e odontoiatri

L’art. 10, comma 2, della legge n. 24/2017, cosiddetta legge Gelli Bianco, attraverso il richiamo delle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011 e all’articolo 5 del DPR 137/2012, ha sancito l’obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il successivo comma 3 ha, invece, stabilito che ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

La definizione della disciplina di dettaglio in merito a tali obblighi assicurativi era, invece, demandata a decreti attuativi da adottarsi entro novanta e centoventi giorni (art. 10, comma 5, 6, 7 legge 24/2017).

Con riferimento a ciò, sulla base di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 486/2015 rilasciato in data 18 febbraio 2015, tale obbligo di stipulare una RC professionale risultava, tuttavia, non effettivo finché non fossero stati emanati detti decreti attuativi. In proposito è opportuno evidenziare che tale parere è stato formulato durante la vigenza del cosiddetto Decreto Balduzzi, d.l. 158/2012; tuttavia, poiché la legge 24/2017 nel disciplinare l’obbligo assicurativo ha mantenuto un’impostazione analoga a quella del d.l. 158/2012, si riteneva che quanto affermato nel Consiglio di Stato circa la non effettività dell’obbligo di stipulare una RC professionale in mancanza dei decreti attuativi fosse applicabile anche con riferimento alla legge 24/2017.
Ad ogni modo, in data 15 dicembre 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n.232 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2024, n. 51) contenente il “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”.

Pertanto, a fronte dell’emanazione della disciplinare regolamentare attuativa di cui art. 10, comma 5, 6, 7 legge 24/2017, l’obbligo di contrarre una copertura assicurativa per la r.c. professionale risulta oggi effettivo per tutti coloro che esercitino la professione sanitaria. In proposito, si ribadisce che l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale vige per tutti coloro che esercitano la professione sanitaria al di fuori di strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e per coloro che presso tali strutture prestano la propria opera in regime libero-professionale (art. 10, comma 2, legge n. 24/2017).

Chi, invece, esercita la professione in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, in qualità di dipendente o collaboratore, deve assicurarsi per la sola colpa grave (art. 10, comma 3, legge n. 24/2017).

Ufficio Giuridico Amministrativo