Aggiornamento delle risorse economiche destinate al finanziamento del SSR

Abbiamo preso visione della DGR n. XII/4938 del 4 agosto 2025 e, dall’analisi dei capitoli proposti, abbiamo rilevato con favore l’aggiornamento delle risorse economiche destinate al finanziamento del SSR per l’anno in corso – con un incremento significativo del fondo sanitario regionale già previsto dalla L.R. 23 del 30 dicembre 2024 – nonché le ulteriori determinazioni sugli indirizzi di programmazione del SSR per il 2025.

Entrando nel merito del capitolo Polo territoriale – interventi sociosanitari”, giudichiamo particolarmente utili le indicazioni relative alla non prescrivibilità a carico del SSN di alcune prestazioni e certificazioni, in ambito medico e odontoiatrico. Il chiarimento assume indiscutibile rilevanza, dal momento che nella pratica quotidiana questi aspetti assurgono a motivo di incomprensione tra medico e paziente, con ripercussioni nella gestione del rapporto di cura.

Ugualmente apprezzabile è il richiamo al ruolo del medico (pag. 25), unico professionista in grado di formulare diagnosi e prescrivere accertamenti e terapie, nell’ambito di ciò che normativa e giurisprudenza definiscono “atto medico. Il ruolo delle altre professioni sanitarie è essenziale, ma deve essere improntato a una collaborazione calata in una consapevole presa d’atto della ripartizione di competenze.

Appare opportuno segnalare alcune imprecisioni riscontrate nel capitolo sugli “Interventi di sviluppo del polo territoriale” (pag. 27). Dal testo si evince che “l’attività medica svolta negli ambulatori diurni presso le Case di Comunità prevede la compilazione di specifica Scheda Sanitaria Individuale di Continuità Assistenziale su cartella clinica informatizzata messa a disposizione dalla ASST, affinché sia disponibile l’aggiornamento anamnestico e dei parametri di obiettività clinica in occasione di ogni accesso all’ambulatorio da parte dell’assistito. Copia digitale o cartacea della Scheda Sanitaria Individuale deve essere consegnata a tutti gli assistiti seguito di intervento medico ambulatoriale o domiciliare.”

È necessario chiarire che, secondo quanto stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i medici della Continuità Assistenziale non dispongono di una cartella clinica informatizzata, bensì di una scheda sanitaria individuale (SSI). Quest’ultima deve essere condivisa, attraverso il sistema informativo regionale, con gli altri medici dell’AFT (art. 43 comma 5 lettera h, ACN triennio 2019-2021), ed è tenuta e aggiornata dal medico a uso proprio, dell’assistito e del SSN. L’assistito, in caso di revoca della scelta, ha diritto a ottenerne copia entro due anni.

La differenza tra cartella clinica e scheda sanitaria è particolarmente rilevante, in quanto con il termine cartella clinica il vigente ordinamento identifica un documento fide facente riferito all’evento del ricovero ospedaliero, con peculiari caratteristiche di completezza, compiutezza, immodificabilità ed esigibilità, nelle forme definite da ampia giurisprudenza (caratterizzata tra l’altro dalla necessità di conservazione negli anni a cura dell’Azienda Pubblica Territoriale). Si segnala, inoltre, che la scheda sanitaria non fa parte del flusso dell’ecosistema dei dati sanitari, a differenza della cartella clinica di ricovero ospedaliero.

Da ultimo, riteniamo necessario ribadire e richiamare ulteriormente l’attenzione sulla necessaria demarcazione dei profili di competenza delle varie professioni sanitarie. L’integrazione tra le diverse figure è una ricchezza e un valore aggiunto, ma solo ove accompagnata da un rigoroso rispetto dei relativi ambiti professionali.

Attività quali prescrizione di esami, avvio di percorsi terapeutici ed esecuzione di indagini strumentali sono di stretta competenza medico/odontoiatrica. Inoltre, la definizione di accordi tra professioni sanitarie e l’elaborazione di campagne informative volte alla prevenzione non dovrebbero mai essere proposte e intraprese senza il consulto della componente medico/odontoiatrica. Il rischio, altrimenti, è di determinare indebite ingerenze nelle rispettive competenze e di creare sovrapposizioni che minano l’efficacia della presa in carico.

Per affrontare temi tanto complessi, riteniamo utile un percorso che preveda in un primo momento un confronto con la componente medica e odontoiatrica, per individuare criticità e formulare proposte concrete, e successivamente un dialogo con le altre professioni sanitarie, finalizzato a costruire soluzioni condivise e percorsi realmente ispirati alla massima integrazione.

Il Presidente FROMCeO Lombardia
Dott. Gianluigi Spata

Il Presidente della Componente Odontoiatrica – FROMCeO Lombardia
Dott. Andrea Morandi

DGR XII/4938 del 4 agosto 2025

Allegato 1

Allegato 2