Corte di Cassazione: il MMG non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze

 

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Sesta Penale con la Sentenza n. 24722 del 21/06/2024, rigetta il ricorso avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d’Appello di Palermo che aveva assolto un medico di medicina generale accusato del reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.) per il quale era stato condannato in primo grado.  L’incolpato, in qualità di medico di assistenza primaria, aveva omesso di effettuare, nonostante le continue richieste di intervento dei familiari, una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un assistito anziano impossibilitato a recarsi in studio.
Nelle motivazioni i Giudici di Cassazione accolgono le osservazioni della Corte d’Appello ” (omissis)il medico di base, contrariamente al medico di guardia, non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica già denominato 118”.
E aggiungono che tale ricostruzione assume in modo corretto una ripartizione di ruoli la quale, “trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare il miglior assolvimento delle funzioni all’interno di un’organizzazione complessa qual è il sistema sanitario, consentendo a ciascun operatore del settore di concentrarsi sui propri compiti specifici. Distinzione che, inoltre, nei casi come quello di specie, risponde inoltre all’esigenza di evitare sovrapposizioni non soltanto inutili (il medico di base non essendo attrezzato per far fronte alle urgenze), ma anche potenzialmente dannose, ove – come ben possibile – foriere di ritardi e confusioni”.
Questa importante sentenza vuole essere un timido segnale di cambiamento, che solleva i cuori dei Medici di Medicina Generale e che dovrebbe essere diffusa soprattutto tra i Cittadini per consentir loro di indirizzare sin da subito le richieste a chi di competenza.
Come sempre, a fronte di una sentenza quale quella appena illustrata mille ve ne sono che dispongono l’esatto contrario, attribuendo responsabilità anche gravi in capo ai Professionisti che hanno magari anche solo dilazionato il tempo di intervento.
Ricordiamo che comunque sempre il Medico di Medicina Generale è tenuto al rispetto dell’ACN e, nello specifico, dell’art. 43 commi 5 (lett. c) e 6 (lett. a) che ivi ben delineano i contorni di una visita domiciliare e, soprattutto, la tempistica da adottare per evadere la richiesta.

Sentenza di  Cassazione