Il Tar del Lazio, a seguito di istanza-ricorso della FNOMCeO, boccia DM Giustizia (n. 109/23) relativamente al bizzarro passaggio “liste CTU psicologi” ed alle posizioni-categorie prima individuate per gli psicologi
La questione-lagnanza era incentrata sull’attribuzione agli psicologi dei settori di specializzazione per la psicologia area adulti di attività peritale in tema di:
- 1) capacità di intendere e di volere (penale e civile) / capacità di stare in atti
- 2) Previdenza adulti (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Legge 104, amministrazione di sostegno ecc)
- 3) Valutazione del danno
La sostanza del ricorso era il conferimento “agli psicologici di specializzazioni proprie dell’area medica e, in particolare, dell’area medico-legale” con evidente pregiudizio per l’intera categoria dei medici, sviando indebitamente la nomina di consulenti da parte dei giudici dai soli professionisti abilitati per legge a svolgere le funzioni diagnostiche che sono alla base delle consulenze nei settori di specializzazione contestati“.
A detta istanza della Federazione si sono naturalmente opposti sia il Ministero della Giustizia che l’Ordine degli Psicologi
La decisione dei Giudici del TAR del Lazio
I giudici amministrativi (sentenza 12854/2024 del 22/04/2024), hanno però debitamente accolto quanto configurato dalla FNOMCeO; così riassuntivamente motivando:
“…Pertanto, rebus sic stantibus, in mancanza della previsione di identici o analoghi settori di specializzazione anche nell’ambito della categoria di “MEDICINA E CHIRURGIA” il rischio di una preclusione dell’esercizio delle competenze mediche in questi ambiti, con esclusione della possibilità di nomina per una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, si mostra quale eventualità concreta”
Con ciò scongiurando il concreto rischio che il magistrato, dovendo nominare un CTU in una delle tre tematiche citate in apertura, potesse-dovesse nominare quale proprio consulente uno psicologo in luogo di un medico (vuoi psichiatra, vuoi medico-legale).
Dunque il ricorso è stato accolto (con tanto di annullamento del regolamento impugnato) .. in attesa di eventuale contro-ricorso delle parti al Consiglio di Stato; speriamo in bene e semplicemente nel buon senso dei Giudici Amministrativi anche in eventuale secondo grado; non già per questioni di sterile campanilismo professionale ma solo al fine di potere al meglio supportare una buona giustizia senza esercizi abusivi di professione di altre figure professionali.
Dr. Giuseppe Deleo
Consigliere OMCeOMI
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni