A titolo di premessa, si ricorda che il comma 679 dell’articolo 1, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019, stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese sostenute dal contribuente e di cui all’articolo 15 del DPR n. 917 del 1986, tra cui anche le spese sanitarie, spetta solo se esse sono state sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciati”, a meno che non si tratti di spese sostenute per l’acquisto
– di medicinali e di dispositivi medici, nonché
– di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Al fine di monitorare gli oneri detraibili a favore dei contribuenti che ne hanno diritto:
- a partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie alla persona (prestazioni esenti da Iva ex art. 10, punto 18 DPR 633/72) sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti privati;
- le fatture diverse da quelle di cui al punto precedente devono essere emesse in formato elettronico.
L’art. 12 del Decreto Legislativo 1/2024 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.9 del 12 gennaio 2024) supera le previsioni del Decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 (che prevedeva l’invio dei dati con decorrenza mensile), prevedendo a sua volta che “i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Pertanto (in attesa di eventuali diversi termini da stabilirsi con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze):
– per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023, l’invio va effettuato entro il 31 gennaio 2024;
– per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2024, l’invio dei dati vada effettuato entro il 31 luglio 2024;
– per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2024, l’invio va effettuato entro il 31 gennaio 2025.
Salvo nuove variazioni normative, la stessa periodicità dovrà essere mantenuta per i periodi successivi.
Soggetti obbligati
Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:
- Le strutture della sanità militare;
- La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- Gli iscritti all’albo dei biologi;
- Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, ovvero:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
Paolo Alberto Bernorio
Dottore commercialista
Revisore legale