Pubblicato in GU n.7 del 10-1-2024 il Decreto 24 novembre 2023 “Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonchè dell’entità e della validità del contributo di cui all’art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 – c.d. «bonus psicologi»”.
Si tratta di un contributo erogato una sola volta a favore di persone con un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
La domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS.