OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l’interpello in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs. 81/08 e smi”, si è posto il quesito se l’obbligo di sorveglianza sanitaria fosse da collegarsi all’interno degli obblighi a carico del datore di lavoro connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, oppure se il datore di lavoro debba genericamente tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica.

A conclusione dell’analisi, il Ministero ha stabilito che la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’ambito dell’articolo 41 del Dlgs n. 81/2008, ossia vada effettuata dal medico competente, con la conseguenza che gli obblighi a carico del datore di lavoro sono connessi esclusivamente con l’applicazione del giudizio di idoneità espresso dal medico e delle eventuali prescrizioni o limitazioni.

Comunicazione n.206 FNOMCeO