Sono giunte ultimamente ripetute segnalazioni di siti WEB sui quali vengono pubblicizzate prestazioni domiciliari di medicina estetica. Il fenomeno segnalato non può non indurre qualche riflessione da parte del Consiglio Direttivo del nostro Ordine, per quanto di competenza, sulla liceità o meno di tali approcci così come vengono presentati.
Se infatti la sede naturale della attività di un Medico è il proprio studio che deve possedere una regolare autorizzazione da parte della autorità pubblica, che ne attesta l’idoneità, è vero che nella maggior parte delle specialità mediche è prevista la possibilità che l’intervento del medico si possa realizzare anche al domicilio del paziente laddove incorrano particolari ed eccezionali condizioni di intrasportabilità e di inderogabilità dell’intervento stesso. Queste condizioni consentono di derogare dalla inidoneità dei locali ove l’intervento medico si svolge in ragione della necessità. Ciò vale per esempio per un Medico di Medicina Generale, per un Cardiologo, per un Fisiatra, etc, laddove il paziente non sia trasferibile nello studio medico e necessiti di una valutazione (di solito sollecita) da parte del professionista.
Viene spontaneo domandarsi se un intervento di natura estetica possa essere considerato intervento inderogabile, tenuto conto che tale intervento è comunque gravato da una, ancorché minima, invasività che sicuramente beneficerebbe di una maggiore sicurezza laddove effettuato in un idoneo ambiente ambulatoriale. La risposta a questa domanda evidentemente non può che essere negativa e conseguentemente non può che essere altrettanto negativo il parere di quest’Ordine sulla appropriatezza dell’intervento domiciliare routinario nell’ambito della medicina estetica.