Il Garante per la privacy evidenzia che, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro trovano applicazione le “misure speciali di protezione” (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008), compresa l’inidoneità a svolgere alcune mansioni.
Il Garante sottolinea che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19, ma si deve limitare a recepire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati espressi dai medici competenti. Questi rimangono gli unici soggetti che possono trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).