DL RILANCIO: LE MISURE PER LA SANITÀ

Pubblicato sulla GU il testo del Decreto legge n.34 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Previsti interventi volti a rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale: le regioni sono chiamate ad adottare piani che contengano specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale. Potranno far parte delle USCA anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
Per la gestione delle attività di sorveglianza attiva, si propone la messa a disposizione a domicilio, di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile,  in modo da garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell’emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.
L’ Art. 2 prevede il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, con l’implementazione dei posti letto di Terapia Intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e semi-intensiva.
Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell’ultimo e penultimo anno (previsti dal Decreto Cura Italia) avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergenza fino a 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi durante lo stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Viene inoltre autorizzato per gli anni  2020 –  2024, il finanziamento di 4.200 ulteriori contratti di formazione specialistica. 
 
Limitatamente al periodo emergenziale, il periodo di validità della prescrizione medica dei medicinali classificati in fascia A viene prolungato per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicina con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
 
Per le nuove prescrizioni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare (Art. 8)