TUTELA INFORTUNISTICA PER INFEZIONE ACCERTATA DA SARS- COV-2 DURANTE IL LAVORO

Nella circolare n.13 di INAIL si legge che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
Sospesi in caso di COVID-1 contratta in ambiente lavorativo i termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL.
In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia/infortunio, in quanto la qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma.
 
Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.
 
In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps, con codice V29.0.