LA PRIVACY AI TEMPI DEL COVID-19

In tempi di pandemia giustificato lo scambio di dati sanitari tra le autorità: è quanto prevede l’articolo 14 del decreto legge 14/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020. Le autorità e i soggetti preposti all’attuazione delle misure decise dal Governo sono esonerati dall’informativa privacy e possono autorizzare oralmente i propri addetti a trattare i dati. Tra questi soggetti sono elencati quelli operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile, i soggetti pubblici e privati che attuano le misure assunte dalla Protezione Civile, gli uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure d’urgenza (prefetture e forze di polizia).
 
Il 2 marzo il Garante privacy italiano ha invece imposto un brusco stop ai controlli da parte delle aziende su lavoratori e terzi. Secondo il Garante deve intendersi preclusa la possibilità delle aziende di raccogliere dati personali ex ante e in forma sistematica e generalizzata, inclusi quelli attinenti la sfera extra-lavorativa dei propri dipendenti (familiari, parenti, luoghi frequentati ecc.). È anche inibita la rilevazione obbligatoria, generale e sistematica della temperatura dei dipendenti e/o l’acquisizione di loro autodichiarazioni o questionari in ordine all’assenza di sintomi del lavoratore o dei suoi contatti e/o di soggiorni nelle zone a rischio epidemiologico, da intendersi estese anche all’intero territorio nazionale a seguito del Dpcm 9 marzo.

Italiaoggi 12.3.2020

MF 12.3.2020