ECM. LIBERI DI SCEGLIERE COME!

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
Preso atto che per il triennio 2014/2016, il soddisfacimento dell’obbligo formativo è stato raggiunto, in media, da poco più del 50% dei professionisti sanitari, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera finalizzata a facilitare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo. Secondo tale delibera viene data la possibilità a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti ECM entro il termine del 31 dicembre 2019. Tali crediti dovranno essere registrati autonomamente dal professionista sanitario sul portale Co.Ge.A.P.S. e non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Tale spostamento sarà irreversibile. Si precisa quindi che per il periodo 2014-2019 il debito formativo è di 300 crediti fatta salva la sussistenza di esoneri ed esenzioni. 
Ricordiamo che la formazione continua del professionista sanitario può essere realizzata anche attraverso le attività di “formazione individuale” che comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica
b) tutoraggio individuale 
c) attività di formazione individuale all’estero 
d) attività di autoformazione 
Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze (solo all’interno degli eventi accreditati ECM), fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.
Il Co.Ge.A.P.S. mette a disposizione dei Professionisti le guide di utilizzo dell’Area riservata per il caricamento dei crediti ECM per l’attività di formazione individuale. In allegato la relativa normativa e la documentazione utile al caricamento dei crediti sul portale del Co.Ge.A.P.S.

Per rispondere ad eventuali quesiti in merito alla normativa ECM verrà istituito a breve uno sportello informativo nella sede di OMCEOMI. Orari e modalità di contatto verranno forniti con una prossima comunicazione

Normativa Formazione individuale ECM

Guida Crediti ECM Pubblicazioni scientifiche
Allegato IV. Domanda diritto di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

Guida Crediti ECM Sperimentazioni cliniche
Allegato V. Domanda diritto di riconoscimento per sperimentazioni cliniche

Guida Crediti ECM Tutoraggio
Allegato VI. Domanda tutoraggio

Guida Crediti ECM crediti estero
Allegato VII. Domanda diritto di riconoscimento formazione all’estero

Guida Crediti ECM Autoformazione
Allegato VIII. Dichiarazione di autoformazione