L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 54 del 13 febbraio 2019 ha precisato che non sussiste l’obbligo di emettere fatture elettroniche da parte del medico di medicina generale convenzionato con l’ASL in relazione alle prestazioni svolte a favore dei vari Enti. Inoltre in conseguenza della abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010 anche i medici di medicina generale, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti all’invio dello spesometro. Tuttavia, l’Agenzia dell’Entrate chiarisce che l’abrogazione di tale articolo esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (seppur riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019)