Preso atto che per il triennio 2014/2016, il soddisfacimento dell’obbligo formativo è stato raggiunto, in media, da poco più del 50% dei professionisti sanitari, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera finalizzata a facilitare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo. Secondo tale delibera viene data la possibilità a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (entro il termine del 31 dicembre 2019). Tali crediti dovranno essere spostati autonomamente dal professionista sanitario tramite procedura informatica sul portale Co.Ge.A.P.S. e non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Tale spostamento sarà irreversibile.
Per quanto riguarda il triennio formativo 2017/2019 la percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione è aumentata dal 10 al 20 per cento.
Infine, a chiarimento di quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di prima iscrizione all’Ordine.
Ogni anno il Co.Ge.A.P.S. fornirà agli Ordini un resoconto contenente l’obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dei singoli professionisti iscritti.
Si sottolinea che, alla conclusione dei due trienni (quindi il 31 dicembre 2019), verrà molto probabilmente definito il quadro sanzionatorio per il professionista che non è in regola con l’assolvimento del debito formativo. Raccomandiamo quindi di consultare la propria posizione sul sito del Co.Ge.A.P.S. e di regolarsi di conseguenza, per tempo. Aggiornarsi rappresenta, per il medico e l’odontoiatra, non solo un dovere deontologico ed etico ma anche un obbligo sancito da numerosi leggi