Già qualche anno fa OMCeOMI e FNOMCeO avevano sottolineato l’ambiguità del dettato legislativo posto dalla legge n.27/12 (comma 3 ter) rispetto alla risarcibilità delle lesioni di lieve entità, respingendo interpretazioni che potessero minare l’autonomia del medico legale nella valutazione del nesso di causalità tra evento lesivo e conseguenze biologiche e funzionali. Questa posizione è stata convalidata da pronunce della Corte di Cassazione (18773/16, 1272/18, 22066/18) ed è ben illustrata nel documento redatto dai dottori Deleo e Migliorini, nel quale viene ribadita l’autonomia decisionale e valutativa del medico legale, qualunque sia il committente della consulenza
Allegato alla delibera n.10 del Cosiglio del 15.4.2014
Comunicazione FNOMCeO n.46.2012
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