CONGEDO PARENTALE NELLA PUBBLICA DIPENDENZA

 Il d.lgs. n. 80 del 2015 ha elevato al sesto anno di vita del bambino il termine massimo per poter percepire l’indennità per congedo parentale. Pertanto, considerato che la clausola contrattuale in esame deve essere applicata in coerenza e in osservanza del quadro normativo definito dal legislatore, l’Aran ritiene che il beneficio contrattuale possa trovare attuazione fino al nuovo limite stabilito dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001; in particolare, spetta dunque quanto previsto dall’art.10, comma 2, lett. c) del CCNL 16.05.2001, in base al quale per i primi 30 giorni di congedo parentale va corrisposta l’intera retribuzione.

A cura del dott. Marco Perelli Ercolini

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