CERTIFICAZIONE PER PATENTI SOLO DA MEDICI ONESTI

 Emanato un provvedimento (G.U. n.71 del 25/03/16) che inibisce l’attività certificativa di cui all’art. 119 del codice della strada a sanitari non più in possesso del requisito di onorabilità in seguito a condanna per delitti contro la fede pubblica. Non potrà essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice

Comunicazione FNOMCeO n.30/2016