Emanato un provvedimento (G.U. n.71 del 25/03/16) che inibisce l’attività certificativa di cui all’art. 119 del codice della strada a sanitari non più in possesso del requisito di onorabilità in seguito a condanna per delitti contro la fede pubblica. Non potrà essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice