Con riferimento alle fatture emesse in esenzione Iva, ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72, vige l’obbligo di apporre sulle stesse una marca da bollo da 2 euro
Per le fatture cartacee, l’obbligo è assolto con l’apposizione del contrassegno sul documento originale consegnato al cliente
Per le fatture elettroniche (da quelle inviate via mail* a quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione) l’imposta viene assolta tramite modello F24, con un versamento cumulativo relativo all’esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso (di regola entro il 30 aprile, entro il 29 negli anni bisestili)
L’importo del bollo deve essere riportato in fattura, apponendo inoltre la seguente annotazione:
“assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6, c. 2, del DM Economia e Finanza del 17/06/2014”
Modalità di assolvimento: modello F24, sezione Erario, codice tributo 2501, con indicazione dell’anno di imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA). Nella sezione debito si indica l’importo complessivo del valore dei bolli applicati virtualmente sulle fatture emesse in formato elettronico
L’importo a debito può essere compensato con crediti di imposta eventualmente spettanti.
* Si ritiene, pur in assenza di specifici chiarimenti ministeriali in merito, che anche per le fatture considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti, ad esempio perché semplicemente spedite tramite e-mail, ma non accettate come elettroniche dal destinatario debba essere indicata in fattura la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014”.
Studio Azzimonti Eva