FATTURA ELETTRONICA PA: ALCUNE INDICAZIONI

La fattura elettronica PA si differenzia dalla fattura cartacea per i seguenti motivi:
–    Mezzo di trasmissione
–    Modalità di archiviazione e conservazione
Chi emette la fattura elettronica ha l’obbligo di conservare “elettronicamente” questi documenti.
Ne consegue che sono possibili due opzioni:
1)    Emissione e conservazione in formato elettronico di tutte le fatture
2)    Emissione e conservazione in formato elettronico delle sole fatture elettroniche
Per questo motivo è consigliabile adottare in contabilità un registro sezionale IVA dedicato solo per le fatture elettroniche PA. In tal modo è possibile conservale solo le fatture PA con la modalità digitale e mantenere la modalità tradizionale (cartacea) sia le altre fatture che i registri IVA. Non è obbligatorio infatti conservare digitalmente anche il registro IVA a cui le fatture Pa appartengono (come da circolare AdE n. 36 del 6 dicembre 2006).
La numerazione per sezionali si può effettuare ad esempio:

  •     Riservando intervalli di numerazione ma ponderando il rischio di sovrapposizione (es. da 0 fatture normali e da 50.000 fatture elettroniche) (sconsigliato)
  •     Mantenendo la sola numerazione delle fatture analogiche e aggiungendo un prefisso alle fatture elettroniche (es. fattura analogica/cartacea 1,2,3 … fattura elettronica 1/fe, 2/fe, 3/fe ..)

Nuova disciplina per l’imposta di bollo

La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è disposta a partire dal 27 giugno 2014 dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 e prevede il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno tramite modalità telematica (F24) ed in un’unica soluzione a 120 gg dalla chiusura dell’esercizio fiscale.

Il soggetto obbligato all’assolvimento dell’imposta di bollo è la persona fisica o giuridica tenuta a corrispondere l’imposta di bollo sui documenti informatici, pertanto anche nel caso in cui l’incarico della fatturazione elettronica e conservazione venga esternalizzato a terzi in outsourcing, il soggetto tenuto alla comunicazione rimane sempre il contribuente che ha affidato l’incarico all’outsourcer.

Per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’IVA e con un importo superiore a € 77,47 l’imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00 ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Con la risoluzione del 12/E/2015, l’AdE ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta tramite il modello F24.  Il versamento dovrà avvenire utilizzando il codice 2501, specificando l’anno. Il codice tributo 2507 dovrà essere utilizzato nel caso di pagamento di sanzioni connesse all’imposta e il codice tributo 2508 dovrà essere utilizzato per il versamento degli interessi.  Come chiarito nella risoluzione, i predetti codici tributo potranno essere esclusivamente utilizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.  Ciò significa che eventuali eccedenze di versamento relative a tale imposta non potranno essere oggetto di compensazione con altri tributi.  Dall’altro lato, invece, a partire dal 20 febbraio 2015 è possibile compensare il debito relativo all’imposta di bollo virtuale con i crediti derivanti da altri tributi, rispettando i limiti quantitativi previsti dalla legge.