ESONERO IRAP PER I PROFESSIONISTI CON DIPENDENTI

Nel 2013 alcune sentenze, vds. la n. 22020 e 22022 del 25/09/2013, avevano aperto uno spiraglio per il rimborso irap ai  professionisti che disponevano di un dipendente che aveva solo mansioni esecutive, quindi tali da non consentire al professionista di ottenere un valore aggiunto (ad esempio impiegata con funzioni di segreteria, quali gestione di appuntamenti, accoglienza clienti ecc).

Recentemente è intervenuta la Cassazione che, sulla scia delle sentenze del 2013, ha ribadito che l’avvalersi di un solo dipendente non costituisce, di per sé, elemento comprovante la presenza di una organizzazione produttiva. Con le sentenze  n. 226982, 26991, 27014 e 27394 del dicembre 2014 ha preso una chiara posizione, affermando che l’incidenza marginale del lavoro di terzi non consente di ritenere che sussistano gli elementi qualificanti di autonoma organizzazione ai fini dell’assolvimento del tributo.
La sentenza 26991/2014, in particolare, afferma che si deve ritenere “ che l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l’avvocato che riceve il cliente, rientra nel minimo indispensabile per l’esercizio della attività professionale”.

Pur mancando un interveto legislativo in tal senso, si ritiene che in sede contenziosa si possa far valere favorevolmente la linea ormai sostenuta dalla Cassazione.