REGIME FORFETARIO 2015

 Dal 2015 entra in scena il regime forfetario per professionisti e imprese

Contestualmente alla sua introduzione, viene sancita l’abolizione degli altri regimi agevolativi, che sino all’anno scorso potevano essere adottati.
Dal 2015 pertanto sono “cancellati”:
–    Il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, art. 13 legge 388/2000
–    Il regime contabile agevolato per gli “ex-minimi”, art. 27, comma 3 , Dl 98/2011
Per gli aderenti al regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosidetti minimi), art. 27 commi 1 e 2, Dl 98/2011, se perdurano i requisiti, tale regime potrà essere ancora utilizzato da chi lo applicava nel 2014

L’accesso al nuovo regime forfetario richiede la concomitanza delle seguenti condizioni e dei seguenti requisiti:
–    I ricavi e i compensi percepiti, ragguagliati ad anno, senza considerare eventuali importi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, non devono superare, per i professionisti, il limite di 15.000 euro
–    Le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, non devono superare i 5.000 euro lordi
–    Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali  risultanti a fine esercizio, non deve superare i 20.000 euro, considerando anche il valore del bene in locazione finanziaria; per i beni a noleggio o in comodato si considera il valore normale. I beni ad uso promiscuo si considerano al 50%. Non rilevano quelli di valore inferiore a 516,46 euro e i beni immobili
–    Eventuali redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati posseduti non devono essere superiori (cioè prevalenti) a quelli di impresa o professione, a meno che il lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro

I requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente

Sono comunque esclusi, a prescindere dal possesso dei requisiti, i contribuenti che:
–    Si avvalgono di regimi speciali ai fini iva o di altri regimi speciali di determinazione del reddito
–    Non risiedono in Italia, ad eccezione di quelli residenti in altro stato UE o in stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo  e che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo
–    In via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
–    Oltre ad esercitare attività di impresa, arte o professione,partecipano anche a società di persone, associazioni o srl “trasparenti”

Vantaggi:
–    Esonero dall’applicazione del’IVA e di altri adempimenti contabili (registrazione delle fatture e dei costi- tranne che si tratti di importazioni; dichiarazione e comunicazione annuale Iva; spesometro; comunicazione black-list)
–    Non assoggettamento ad IRAP
–    Non assoggettamento a studi di settore o parametri
–    Esclusione dall’applicazione della ritenuta da acconto
–    Non si è sostituti di imposta
–    Se imprenditore, i contributi vengono versati in base al reddito dichiarato e non sul reddito minimale
–    Nei primi tre anni, se si tratta di nuova attività, il reddito imponibile è ulteriormente ridotto di un terzo in presenza di queste ulteriori circostanze:

  • Il contribuente non ha svolto nel triennio precedente, alcuna attività artistica, professionale o imprenditoriale, neppure in forma associata o familiare
  • L’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio di arte e professione
  • Se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente, non deve superare la soglia prevista dalla normativa (15.000 euro peri professionisti)

Uscita dal regime:
–    Facoltativa: con opzione da esercitare con la prima dichiarazione presentata. E’ valida per la meno un triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo
–    Obbligatoria: quando vengono meno i requisiti; il regime cessa di avere effetto nell’anno successivo

Professionisti: la tassazione è pari al  15% sul valore soglia di 15.000 ridotto forfetariamente del 22% (coefficiente di redditività del 78%)
Esempio: 10.000 euro di compensi
10.000 x 78%= 7.800 X 15%= 1.170 di imposta
Non spettano le detrazioni per tipologia di reddito posseduto (ai sensi art. 13 TUIR); il reddito va sommato al reddito complessivo, al fine della verifica del limite reddituale per il riconoscimento dei carichi di famiglia.

Fatturazione.

Si segnala qui di seguito la dicitura da indicare in calce alle fatture ( in attesa di circolare della Agenzia delle Entrate con eventuali ulteriori specifiche in merito)

Operazione effettuata ai sensi dell’art 1 , commi 54-89, Legge 190/2014 e non soggetta a ritenuta ai sensi art. 1 , comma 67, Legge 190/2014

( 58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e’ soggetto ad imposta sostitutiva)

Si ricorda  che la marca da bollo è necessaria, qualora l’importo della prestazione o della cessione superi i 77 euro