I medici dipendenti in pensione non possono ricoprire incarichi da medico convenzionato. E’ la risposta del Ministero dell’Economia alla Sisac sul quesito di applicabilità art. 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, e l’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in riferimento alla volontà del Legislatore di limitare l’affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica Amministrazione.
Secondo il Ministero dell’Economia “non sembrano dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente” aggiungendo che “tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d’opera professionale, di natura privatistica”.
Da Dottnet del 18/01/2014