La sentenza, (n.7784 del 21 Luglio) riguarda il ricorso presentato da un Centro del quale la ASL competente aveva disposto la chiusura.
Il TAR, nell’accogliere il ricorso, afferma che l’autorizzazione è obbligatoria solo per le strutture (non distinguendo tra queste e studi) ove vengono svolti interventi di chirurgia ambulatoriale o ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, richiamando la giurisprudenza disponibile ad avallo della decisione.
Come spesso accade si tratta di un “guazzabuglio semantico” che lascia ampio spazio alle interpretazioni degli organi di controllo, non essendovi una chiara definizione di quali possano essere le procedure interessate, tanto più considerando il fatto che spesso non è l’intervento in sé quanto piuttosto le condizioni del paziente che determinano il rischio connesso. Sempre il TAR Lazio TAR Lazio con la Sentenza 7358/2011 ha ritenuto necessaria l’autorizzazione in ragione della presenza di apparecchiatura radiologica….strumento ausiliario pressoché indispensabile .
La sentenza lascia comunque il compito alla pubblica amministrazione sanitaria il compito di provare la pericolosità o meno degli interventi effettuati , e indicare le condizioni per le quali l’Autorizzazione dovrebbe essere richiesta.
Sicuramente più lungimirante ed evoluta la Legislazione in Lombardia, che con il disposto della LR n.8 del 2 Aprile 2007 ha di fatto abolito l’Autorizzazione Sanitaria (ad eccezione per le strutture per ricovero e cura e dei centri di procreazione assistita) sostituendola con una semplice comunicazione agli Organi di Controllo, ai quali spetta il controllo a posteriori dei requisiti igienico-sanitari, ritenendo il quadro normativo sufficiente nel fornire indicazioni al professionista, che viene investito della responsabilità dell’adeguamento .
LA REGIONE LOMBARDIA ABOLISCE L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, nella seduta del 27 Marzo c.a., il progetto di legge n. 202 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio- sanitarie” – Il provvedimento (relatore il Consigliere regionale Sante Zuffada, componente della III Commissione Sanità e Assistenza) consente, tra l’altro, l’apertura e l’esercizio di strutture sanitarie (ad eccezione delle strutture per ricovero e cura e dei centri di procreazione medicalmente assistita) senza richiedere autorizzazione alla ASL competente, e quindi senza dovere attendere i tempi solitamente necessari (90 giorni). Il principio su cui si basa il provvedimento fa riferimento alla “responsabilità dell’artigiano/imprenditore/professionista” ben definita da specifiche norme sia a livello nazionale che europeo, restano i in pieno vigore ed acquisiscono maggior peso tutte le specifiche relative ai requisiti igienico-sanitari). Sarà quindi una “assunzione di responsabilità” con una semplice e preventiva comunicazione alla ASL.
L’obiettivo è quello di economizzare risorse, concentrandosi su un controllo a posteriori sugli insediamenti “più a rischio” nel momento in cui l’attività è a regime, condizione ideale per evidenziare eventuali carenze e mancanze.
Approvato inoltre un emendamento che consente ai NOC Nuclei operativi di controllo) di agire anche al di fuori delle ASL di appartenenza, al fine di rendere più efficace la loro azione.
Sentenza TAR Lazio n.07784.2014