Le norme in materia di pubblicità informativa e la legge n. 248 del 4 agosto 2006 (cd Legge Bersani).
Al di là di ogni ragionevole dubbio, contrariamente a quanto ancora alcuni ritengono, piaccia o non piaccia, in base alla legislazione europea e nazionale, si deve affermare che:
lo studio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra è qualificabile come impresa ai fini dell’applicazione della normativa antitrust comunitaria e nazionale;
gli Ordini professionali sotto lo stesso limitato profilo sono associazioni di imprese;
la legge 5/2/1992 n. 175, nelle norme disciplinanti la pubblicità, è stata abrogata dalla legge Bersani che ha conseguentemente travolto anche il decreto 16/9/1994 n. 657 del Ministero della Sanità in materia pubblicitaria;
dal 1° gennaio 2007 tutte le disposizioni deontologiche in contrasto con la legge Bersani sono nulle;
la legge 21/2/1963 n. 244, che prevedeva l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, è stata abrogata dalla legge Bersani;
in forza di tale rivoluzione normativa, che imponeva l’obbligo di adeguare le norme deontologiche entro il 31 dicembre, il Consiglio FNOMCeO ha approvato il nuovo codice in data 16/12/2006 e successivamente ha provveduto a correggerne alcuni punti a seguito delle valutazioni evidenzianti il contrasto con la nuova normativa. A seguito di tali modifiche, frutto anche dell’intervento del nostro Ordine, il nostro Consiglio ha approvato le nuove norme che ciascuno deve esaminare e conoscere;
la eliminata procedura di autorizzazione, conseguenza delle nuove norme, non fa venir meno, ma semmai aumenta, la responsabilità di chi vuole compiere atti di pubblicità informativa: liberalizzazione fa rima con responsabilizzazione;
chi, anche dopo aver letto le norme e le correlate linee-guida, ha dubbi circa la liceità del messaggio, per forma, contenuto, modalità e ubicazione può chiedere una preventiva valutazione all’Ordine, sul quale l’Ordine esprimerà il proprio parere, con salvezza di successiva verifica. In caso di mancato riscontro entro 60 giorni il testo dovrà essere considerato deontologicamente non rilevante;
chi, dopo aver letto le norme e le linee-guida, non ha dubbi circa la liceità della pubblicità informativa che intende attuare, né per forma, modalità, contenuto e ubicazione, ritenendola vera, trasparente e decorosa, può porla in essere tenendo presente però che è rimasto intatto, se non rafforzato, il potere dell’Ordine di verificarne trasparenza, veridicità e decorosità;
la veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari potranno anche essere comunicati all’Ordine professionale tramite una specifica autodichiarazione, rilasciata dagli iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario, degli strumenti e dei mezzi utilizzati, alle norme del Codice di Deontologia Medica e a quanto previsto nelle linee-guida correlate;
nel caso che il messaggio non sia trasparente, veritiero o decoroso per forma, contenuto, modalità e ubicazione, l’autore sarà sottoposto a procedimento disciplinare;
la pubblicità informativa tramite siti Internet è disciplinata dal punto 3) delle linee-guida.