La certificazione è un servizio che l’Ordine offre ai propri iscritti. Potendo riportare dati che non sono espressamente indicati dalla normativa di riferimento quali pubblici è necessario che il richiedente sia l’iscritto oggetto di certificazione o che l’eventuale terzo delegato rammostri allo sportello all’atto della richiesta l’apposito mandato, un proprio documento di identità in corso di validità ed una copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del medico delegante. La delega e la copia saranno trattenute ed acquisite agli atti.
Presso l’Ordine è possibile altresì ottenere, su richiesta, il rilascio di un certificato di iscrizione “cumulativo” comprensivo di:
– Attestazione iscrizione Albo Medici e/o Albo Odontoiatri e/o Elenco Psicoterapeuti
– Stato disciplinare
Il certificato di iscrizione, “semplice” e “cumulativo”, è soggetto all’imposta di bollo da € 16,00, in base alle indicazioni FNOMCeO, (Comunicazione FNOMCeO n.5/2013)
Si precisa, inoltre, che anche il certificato richiesto online, rilasciato in via telematica sulla base degli elementi dell’archivio elettronico, deve essere integrato a cura dell’interessato con la marca da bollo da € 16,00 (legge n. 71 del 24/6/2013 conversione DL 42/2013) che abbia la data di emissione antecedente o contemporanea a quella del certificato e NON successiva, declinando l’Ordine ogni responsabilità nel denegato caso di mancata applicazione della marca (Comunicazione FNOMCeO del 14.02.2013)
MODALITÀ DI RICHIESTA/RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
– presso la sede dell’Ordine presentando valido documento di riconoscimento o tesserino di iscrizione e marca da bollo da € 16,00 (è possibile delegare altra persona che dovrà presentare delega, valido documento di riconoscimento e fotocopia del documento del richiedente)
– il certificato di iscrizione può essere richiesto online accedendo con SPID/CIE all’area riservata del sito www.omceomi.it
È obbligo in capo al professionista iscritto ad un Albo professionale di dotarsi di Posta Elettronica Certificata (D.L. 185/2008) e di darne comunicazione all’Ordine di appartenenza. Solo chi dotato di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (mezzo normativamente dotato di valenza legale) potrà richiedere e ricevere certificazioni on line.
Si ricorda, infine, che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare dichiarazioni sostitutive autocertificative.