ESENZIONI PER MINORI STRANIERI NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTI E NON ACCOMPAGNATI

Pubblicata la circolare di Regione Lombardia: “Nuove esenzioni nazionali: X23 per minori stranieri non regolarmente soggiornanti e X24 per minori stranieri non accompagnati”, che riprende analogo comunicato del Ministero della Salute.
Minori stranieri non regolarmente soggiornanti: tenuto conto dell’impossibilità di accertare l’eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza.
L’esenzione è individuata nel codice esenzione X 23 ed è valida dal momento dell’iscrizione fino al compimento dei 6 anni.
 In Regione Lombardia, oltre a quanto innanzi esposto, trova applicazione fino ai 14 anni l’esenzione regionale E11: dopo i 14 anni l’eventuale esenzione per la singola prestazione è X01, come per tutti gli stranieri STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.
Minori stranieri non accompagnati: ai sensi dell’art. 1, comma 334 della L. n. 160/2019 le prestazioni sono erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel codice esenzione X 24.
Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età.
Per i minori di 14 anni, in Regione Lombardia, per l’assistenza farmaceutica trova applicazione l’esenzione regionale E11 fino ai 14 anni.