Cari Colleghi,
ogni anno assistiamo a tentativi di modifica in senso peggiorativo del comma 525 della legge 145 del 2018 che vieta la pubblicità promozionale suggestiva in ambito sanitario, permettendo al contempo quella informativa. Lo spirito con cui è stata scritta dall’On. Boldi con il contributo del nostro Ordine di Milano (ma anche della CAO Nazionale e delle principali associazioni di categoria, ANDI in particolare), è quello di permettere al cittadino paziente di poter effettuare una libera e ragionata scelta su ciò che è bene per la sua salute senza essere condizionato dalle logiche del libero mercato senza regole. Un attacco a questa norma è arrivato due anni fa da chi ha fatto ricorso alla DGROW europea (Direzione generale sviluppo) la quale ha, tra le altre, una funzione simile al nostro Antitrust, contestando che la norma andava a ledere il diritto alla concorrenza producendo un divieto generale di informativa al cittadino da parte dei professionisti in campo sanitario.
La DGROW apriva quindi una preprocedura di infrazione nei confronti dell’Italia (NIF 4008/2020) e il Ministero chiedeva alle Federazioni sanitarie documentazione a sostegno della legge.
Per difendere la norma come Ordine di Milano abbiamo quindi commissionato a fine 2020 al Prof Catricalà un parere pro Veritate che ha evidenziato in modo chiaro e esaustivo come questa sia perfettamente in linea con la legislazione e la giurisprudenza europea sull’argomento. Perché questo parere venisse preso in considerazione dalla DGROW era però necessario l’intervento di un europarlamentare che ponesse alla Commissione Europea determinate domande sulla compatibilità della norma italiana con l’impianto legislativo europeo. Come Ordine di Milano abbiamo quindi deciso di rivolgerci ad un europarlamentare non italiano, così da ottenere una risposta generale da parte della DGROW che valesse per tutti gli stati membri. Abbiamo quindi inviato un compendio del parere di Catricalà (Position Paper) alla europarlamentare Boema Caterina Konecna e con lei sono state messe a punto alcune domande: in primis, se l’introduzione nella legislazione nazionale di un divieto di pubblicità promozionale in campo sanitario rappresenti un divieto assoluto e generale laddove non permetta la pubblicità irrealistica, propagandistica e suggestiva consentendo al contempo quella informativa.
Con nostra grande soddisfazione la Commissione Europea ha risposto direttamente a firma di Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato e i servizi.
Il Commissario Breton ha fissato i paletti delle legislazioni dei singoli Stati in materia di pubblicità promozionale. Anzitutto ha richiamato il principio di libera concorrenza con riferimento al giudizio della Corte di Giustizia, quando ha affermato che “un divieto nella legislazione nazionale di pubblicità promozionale restringe la libertà di fornire servizi” ma ha aggiunto che la limitazione “può essere permessa solo laddove persegua un obiettivo di pubblico interesse, sia appropriato per l’ottenimento di quell’obiettivo e non vada oltre ciò che è necessario per ottenerlo”.
La legislazione nazionale che vieta la pubblicità propagandistica, irrealistica e suggestiva in campo sanitario, autorizzando al contempo quella informativa è compatibile con il diritto comunitario proprio perché persegue un obiettivo generale di pubblico interesse, quale è la salute. Infatti, consentendo la pubblicità informativa a professionisti e studi medici non si configura “Un divieto assoluto e generale di ogni tipo di pubblicità, se di fatto non restringe la possibilità per le persone di portare avanti la loro attività, facendosi conoscere a potenziali nuovi clienti e promuovendo i servizi offerti”.
Il Commissario europeo, infine, si preoccupa di difendere il diritto alla salute dei pazienti e la dignità dei professionisti che esercitano la professione, secondo i principi della deontologia. “La pubblicità promozionale di prodotti sanitari che inganna i pazienti promuovendo trattamenti non adatti e o non necessari può mettere a rischio la protezione della salute e compromettere la dignità dei professionisti sanitari, obiettivi questi ultimi di pubblico interesse”.
Questa risposta del Commissario Europeo Breton ha, di fatto, disinnescato il pericolo della procedura di infrazione verso l’Italia. Questo, probabilmente, non significa che non ci saranno più tentativi futuri di modificare la legge da parte di chi ritiene più importante l’aspetto economico rispetto alla autodeterminazione del paziente. Ma, di sicuro, si è messo uno stop al rischio di una procedura di infrazione europea.
Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a costruire e a difendere questa norma, vera e propria conquista di civiltà a tutela del cittadino/paziente, in primis l’On Rossana Boldi, Roberto Carlo Rossi e con lui l’intero consiglio della CAO e dell’Ordine di Milano, Il Presidente Filippo Anelli della FNOMCEO, Raffaele Iandolo e con lui tutta la CAO Nazionale, le principali associazioni di categoria e in particolare Carlo Ghirlanda e con lui tutta ANDI Nazionale.
Un caro saluto
Andrea Senna