L’ultima legge di Bilancio (L. 234/2021) prevede la possibilità per le Regioni di stabilizzare il personale precario che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del Ssn.
A questo proposito è stato elaborato il “Documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN”, che raccoglie indicazioni condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con lo scopo di fornire un contributo per un’omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali.