Pubblicato sulla G. U. n. 92 del 20-4-2022 il decreto 10 dicembre 2021 “Adozione dell’Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi”, con cui Il Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute ha adottato lo schema di accordo che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi.
A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, gli specializzandi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Secondo l’accordo quadro, la formazione pratica dovrà essere svolta nell’azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata per la specializzazione seguita dallo specializzando.
Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
Normato dall’Accordo quadro anche il trattamento economico dello specializzando assunto a tempo determinato.