IVA SULLA MEDICINA ESTETICA: È CAMBIATO QUALCOSA?

Sono giunte al nostro Ordine diverse richieste di chiarimento in merito all’interpretazione che deve essere data alle recenti prese di posizione in merito all’applicabilità o meno dell’IVA alle prestazioni di Medicina/Chirurgia estetica. L’allarme che si è sollevato tra i Colleghi nasce da una recente risposta del MEF ad una interrogazione del Senatore Petrosino sull’argomento nella quale si fa riferimento oltreché alla nota circolare della Agenzia delle Entrate del 2005 anche ad una altrettanto recente sentenza della Corte di Cassazione (n.27947 del 13/10/2021). Ciò posto, il Consiglio Direttivo dell’OMCeO Milano ribadisce che, in realtà,  da una attenta lettura di entrambi i documenti in questione si può facilmente evincere che di fatto nulla cambia nel merito rispetto a quanto a suo tempo già sostenuto e magistralmente esposto nel parere pro veritate redatto dal nostro Consulente legale Avv Pennasilico che fece scuola sulla materia nel 2013 e che, per la sua attualità e assoluta validità, riproponiamo all’attenzione di tutti. In sintesi, l’atto medico è tale se identificabile come curativo e indirizzato in modo inequivocabile alla salute psicofisica del paziente ed in questo caso non può che essere esente da IVA. Questo elemento deve sempre essere tenuto presente anche dal Medico/Chirurgo estetico che voglia dirsi tale e deve emergere sempre in modo inequivocabile nella documentazione che accompagna l’atto medico.