Spett.le
Ministero della Salute
Spett.le AIFA
Direzione Generale
e p.c. Spett.le FNOMCeO
Loro indirizzi
Giungono allo scrivente Ordine Professionale numerose istanze di Medici Prescrittori (per lo più MMG di Assistenza Primaria) relative all’obbligo, per il medico stesso, di compilare il Piano Terapeutico per alcuni farmaci dispensati dal SSN. In particolare, tale obbligo diverrà presto cogente per i farmaci coperti da nota “97”, poiché i Piani Terapeutici fin qui compilati dallo Specialista Ospedaliero scadranno tra pochi mesi venendo a cadere la proroga di cui essi usufruivano a causa della pandemia.
Giova in premessa ricordare come il contenuto delle così dette “note AIFA” sia diventato sempre più lungo, complesso e di difficile interpretazione e si auspica, in tal senso o una loro definitiva abolizione o quantomeno una loro drastica semplificazione.
Ciò posto, a unanime parere dello scrivente Ente, l’ulteriore previsione dei Piani Terapeutici appare una illogica coercizione inutilmente esercitata sul Medico Prescrittore (e sul cittadino a cui, in ultima analisi, è diretta la dispensazione del farmaco). Nell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio, infatti, sono già contenute tutte le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo del farmaco, in base alle prescrizioni delle Autorità Regolatorie. Se tali indicazioni devono essere ulteriormente limitate nella prescrivibilità attraverso il SSN, esiste appunto il sistema delle “note AIFA” (ex “note CUF”) che, come abbiamo visto, in maniera anche troppo dettagliata, specificano quanto un medicamento può essere prescritto o meno con il SSN. Tanto che il Prescrittore deve assumersene la specifica responsabilità, indicando esplicitamente il numero della nota sulla ricetta.
Orbene, nel caso dell’ulteriore “necessità” della compilazione dei così detti Piani Terapeutici siamo di fronte, quindi, ad una limitazione dello “uso a quei farmaci ritenuti essenziali per singola patologia e rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e inoltre di garantire al paziente la continuità terapeutica Ospedale-Territorio, indirizzando le scelte terapeutiche del medico verso molecole più efficaci e sperimentate” (cfr in https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/piani-terapeutici). Questo, in linea generale, determina una limitazione nella prescrizione di un farmaco operata da uno Specialista nei confronti dei Medici Convenzionati che non può che essere definita inaccettabile.
Ma vi è di più. Ora, come detto in premessa, alcuni Piani Terapeutici dovranno essere compilati dal MMG stesso. Ebbene, in questi casi ci si chiede quale limitazione eserciterà il MMG su sé stesso, quale sarà la “continuità ospedale territorio” da preservare? Né può essere detto che tale strumento sarà utile ad un maggior tracciamento delle prescrizioni, poiché, oramai, con l’entrata in vigore delle ricette smaterializzate su tutto il territorio nazionale, il monitoraggio dell’attività prescrittiva avviene in tempo reale.
In sintesi, il Piano Terapeutico, lungi dall’essere uno strumento utile all’utilizzo corretto del medicinale, è un documento che, soprattutto nei tempi attuali, si valuta come del tutto inutile e che rappresenta l’ennesimo inaccettabile aggravio burocratico per i Medici che operano all’interno del sistema pubblico, sia che questi siano MMG di Assistenza Primaria, sia che svolgano la professione di Specialisti ospedalieri o del territorio.
Nel rimanere a disposizione per quanto di competenza e nella convinzione di avere sollecitato un cambiamento utile a riportare l’attività dei Medici verso la clinica invece che nella gestione di attività burocratiche davvero di nessuna utilità per il Servizio Pubblico, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Roberto Carlo Rossi