L’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 30 dicembre 2020 ha previsto che il medico prescrittore proceda alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le modalità già operative riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN (decreto 2 novembre 2011).
Si tratta delle prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili. Restano, al momento, escluse dalla dematerializzazione:
– le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i.
– le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.
La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalità di cui al decreto 2 novembre 2011.
A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, che può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011.
Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali.
Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni.
Ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni dematerializzate di farmaci non SSN possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.
Ministero dell’economia e delle finanze
Nella nota allegata, che comunica l’avvio di tale procedura in Regione Lombardia, viene inoltre precisato che il farmaco Forxiga (Dapagliflozin Propanediolo Monoidrato) può essere prescritto a carico del SSN sia con che senza nota AIFA 100, secondo l’indicazione terapeutica per cui viene prescritto dal clinico, la cui verifica non è a carico del farmacista.